Art. 12. Dipendente pubblico Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste (art. 2, legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive integrazioni).