Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione i titolari di assegni di ricerca e extracomunitari borsisti del governo italiano. Possono, infine presentare domanda di partecipazione coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2000. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.