Art. 6. Valutazione prove di ammissione Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.