Art. 9. Borse di studio Ai dottorandi verra' assegnata secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, una borsa di studio nel numero previsto dall'art. 1, del presente bando. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (10.561,54 euro) relativa al primo anno di corso per l'anno 2001 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. La borsa di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista. I titolari di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti del governo italiano vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca o della borsa del Governo italiano. Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo.