Art. 11.


       Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241

    Il   termine   presumibile   di   completamento  delle  procedure
concorsuali  e'  stimato  in  sei/otto mesi dalla data di scadenza di
presentazione delle domande.
    L'unita' organizzativa competente per l'istruttoria delle domande
e    l'espletamento    degli    adempimenti    amministrativi    fino
all'approvazione   della   graduatoria   e'   la  direzione  centrale
organizzazione e personale.