Art. 11. Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 Il termine presumibile di completamento delle procedure concorsuali e' stimato in sei/otto mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande. L'unita' organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e l'espletamento degli adempimenti amministrativi fino all'approvazione della graduatoria e' la direzione centrale organizzazione e personale.