Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 9 del testo aggiornato del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 3, sub e), del testo aggiornato del decreto legislativo n. 29/1993 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/1998.