Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata  dal  consiglio di
amministrazione   ai  sensi  dell'art. 9  del  testo  aggiornato  del
Regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 487  del  9 maggio  1994,  nel  rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 36,  comma  3,  sub  e),  del  testo  aggiornato del decreto
legislativo  n. 29/1993  a seguito dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 80/1998.