Art. 5.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in  tre prove scritte e una prova
orale.
    Le  prove  scritte  consistono nello svolgimento di tre elaborati
che verteranno sulle seguenti materie:
      diritto e procedura civile;
      diritto amministrativo;
      diritto del lavoro e della legislazione sociale.
    Le  prove scritte avranno luogo in tre giorni consecutivi secondo
l'ordine indicato nel bando e avranno durata, ciascuna, di 6 ore.
    Per  lo  svolgimento delle prove scritte e' consentita unicamente
la consultazione di testi di legge non commentati ne' annotati.
    La  prova orale vertera', oltre che sulle materie previste per le
prove  scritte,  anche  sul  diritto costituzionale, sul diritto e la
procedura  penale,  sul diritto internazionale privato e processuale,
sul    diritto   comunitario,   sulla   conoscenza   dell'uso   delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, sulle
linee  di  sviluppo  dell'informatica  giuridica  in  particolare per
quanto  attiene  ai  rapporti  negoziali, agli atti processuali, alla
materia  legale  e alla tutela del cittadino, sulla conoscenza di una
lingua straniera (francese, inglese, tedesca).
    Alla  prova  orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
in ciascuno dei tre elaborati una votazione di almeno 24/30.
    Parimenti  la  prova  orale  si  intende superata se il candidato
consegue la votazione di almeno 24/30.
    La  votazione  complessiva  e' determinata, sommando la media dei
voti  riportati  nelle  tre  prove scritte con il voto ottenuto nella
provale orale.
    I   candidati   dovranno   presentarsi   agli   esami,   ai  fini
dell'accertamento della loro identita' personale, muniti di un idoneo
e valido documento di riconoscimento.