Art. 5. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in tre prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di tre elaborati che verteranno sulle seguenti materie: diritto e procedura civile; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della legislazione sociale. Le prove scritte avranno luogo in tre giorni consecutivi secondo l'ordine indicato nel bando e avranno durata, ciascuna, di 6 ore. Per lo svolgimento delle prove scritte e' consentita unicamente la consultazione di testi di legge non commentati ne' annotati. La prova orale vertera', oltre che sulle materie previste per le prove scritte, anche sul diritto costituzionale, sul diritto e la procedura penale, sul diritto internazionale privato e processuale, sul diritto comunitario, sulla conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, sulle linee di sviluppo dell'informatica giuridica in particolare per quanto attiene ai rapporti negoziali, agli atti processuali, alla materia legale e alla tutela del cittadino, sulla conoscenza di una lingua straniera (francese, inglese, tedesca). Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuno dei tre elaborati una votazione di almeno 24/30. Parimenti la prova orale si intende superata se il candidato consegue la votazione di almeno 24/30. La votazione complessiva e' determinata, sommando la media dei voti riportati nelle tre prove scritte con il voto ottenuto nella provale orale. I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identita' personale, muniti di un idoneo e valido documento di riconoscimento.