Art. 7.

               Formazione della graduatoria di merito

    Al   termine  di  ogni  seduta  relativa  alla  prova  orale,  la
commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  della  votazione  da  ciascuno  riportata;  detto
elenco,   sottoscritto   dal   presidente   e  dal  segretario  della
commissione,  verra'  affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
di esame.
    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del
concorso secondo l'ordine del punteggio complessivo di cui all'art. 5
del presente bando, conseguito dai candidati.