Art. 7. Formazione della graduatoria di merito Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verra' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine del punteggio complessivo di cui all'art. 5 del presente bando, conseguito dai candidati.