Art. 13.
    E'   facolta'   della   commissione  giudicatrice  di  richiedere
all'artista   vincitore   eventuali  variazioni  non  sostanziali  ed
adattamenti nell'opera acquistata ed ordinata.
    La   commissione   di  collaudo  ha  facolta'  di  richiedere  la
presentazione  di  ogni ulteriore documentazione che dovesse ritenere
necessaria.
    Resta  a  carico  del vincitore l'eliminazione dei vizi o difetti
che si rendessero manifesti.