Art. 13. E' facolta' della commissione giudicatrice di richiedere all'artista vincitore eventuali variazioni non sostanziali ed adattamenti nell'opera acquistata ed ordinata. La commissione di collaudo ha facolta' di richiedere la presentazione di ogni ulteriore documentazione che dovesse ritenere necessaria. Resta a carico del vincitore l'eliminazione dei vizi o difetti che si rendessero manifesti.