Art. 9. Le opere verranno esaminate e giudicate da una commissione che sara' formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, e legge 8 ottobre 1997, n. 352. La commissione e' valida solo se al plenum dei componenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza. I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice, fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere, sono insindacabili.