Art. 5. Modalita' di attribuzione del punteggio Ciascun candidato puo' conseguire il punteggio massimo di punti 100, cosi' articolati: voto di laurea: punteggio massimo 30 punti, da attribuirsi cosi' come segue: fino a 100/110, punti 5; da 101/110 a 105/110, punti 10; da 106/110 a 110/110, punti 20; 110/l10+lode, punti 30; media dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea: punteggio massimo di 30 punti, da attribuire cosi' come segue: media 30 punti 30; media 29 punti 29; media 28 punti 28; media 27 punti 27; media 26 punti 26; media 25 punti 25; media 24 punti 24; media 23 punti 23; media 22 punti 22; media 21 punti 21; media 20 punti 20; media 19 punti 19; media 18 punti 18. Nel caso di media con numeri decimali, il risultato sara' approssimato per difetto se la prima cifra dopo la virgola e' compresa tra 0 e 5; sara', invece, approssimato per eccesso se la prima cifra dopo la virgola e' pari o superiore a 6; votazione media conseguita nei tre esami indicati all'art. 3 tra i requisiti obbligatori punteggio massimo 40 punti, da attribuirsi cosi' come segue: media 30 punti 40; media 29 punti 38; media 28 punti 36; media 27 punti 34; media 26 punti 32; media 25 punti 30; media 24 punti 28; media 23 punti 26; media 22 punti 24; media 21 punti 22; media 20 punti 20; media 19 punti 18; media 18 punti 16. La votazione media sara' calcolata sui tre esami richiesti. Nel caso di media con numeri decimali, il risultato sara' approssimato per difetto se la prima cifra dopo la virgola e' compresa tra 0 e 5; sara', invece, approssimato per eccesso se la prima cifra dopo la virgola e' pari o superiore a 6.