Art. 5.

               Modalita' di attribuzione del punteggio

    Ciascun  candidato  puo' conseguire il punteggio massimo di punti
100, cosi' articolati:
      voto  di  laurea:  punteggio  massimo  30 punti, da attribuirsi
cosi' come segue:
        fino a 100/110, punti 5;
        da 101/110 a 105/110, punti 10;
        da 106/110 a 110/110, punti 20;
        110/l10+lode, punti 30;
      media  dei  voti  di  tutti  gli  esami  sostenuti nel corso di
laurea:  punteggio  massimo  di  30  punti,  da attribuire cosi' come
segue:
        media 30 punti 30;
        media 29 punti 29;
        media 28 punti 28;
        media 27 punti 27;
        media 26 punti 26;
        media 25 punti 25;
        media 24 punti 24;
        media 23 punti 23;
        media 22 punti 22;
        media 21 punti 21;
        media 20 punti 20;
        media 19 punti 19;
        media 18 punti 18.
    Nel  caso  di  media  con  numeri  decimali,  il  risultato sara'
approssimato  per  difetto  se  la  prima  cifra  dopo  la virgola e'
compresa  tra  0  e  5; sara', invece, approssimato per eccesso se la
prima cifra dopo la virgola e' pari o superiore a 6;
      votazione  media  conseguita  nei tre esami indicati all'art. 3
tra   i   requisiti   obbligatori  punteggio  massimo  40  punti,  da
attribuirsi cosi' come segue:
        media 30 punti 40;
        media 29 punti 38;
        media 28 punti 36;
        media 27 punti 34;
        media 26 punti 32;
        media 25 punti 30;
        media 24 punti 28;
        media 23 punti 26;
        media 22 punti 24;
        media 21 punti 22;
        media 20 punti 20;
        media 19 punti 18;
        media 18 punti 16.
    La  votazione  media sara' calcolata sui tre esami richiesti. Nel
caso  di  media  con numeri decimali, il risultato sara' approssimato
per  difetto se la prima cifra dopo la virgola e' compresa tra 0 e 5;
sara',  invece,  approssimato  per  eccesso se la prima cifra dopo la
virgola e' pari o superiore a 6.