Art. 13.

                    Restituzione degli elaborati

    L'ente   banditore  si  riserva  il  diritto  di  trattenere  gli
elaborati  delle  prime  tre  proposte  classificate; mentre, entro i
sessanta  giorni dalla conclusione dei lavori della giuria, tutti gli
altri  elaborati  potranno  essere  ritirati  a  cura  e  a spese dei
concorrenti