Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
      a) siano cittadini italiani;
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) siano  in  possesso di diploma di laurea conseguito, con una
votazione   non   inferiore   a   105/110,   presso  le  facolta'  di
giurisprudenza, di scienze politiche, di lettere e filosofia, di beni
culturali,  di  sociologia,  di  scienza della formazione, di scienze
della  comunicazione;  ovvero  siano  in possesso di titolo di studio
conseguito  all'estero dichiarato equipollente al suddetto diploma di
laurea  dall'Autorita'  italiana  competente;  dalla dichiarazione di
equipollenza  deve  risultare,  altresi',  a  quale  corso  di laurea
equivalga  il  titolo di studio conseguito all'estero e a quale delle
votazioni previste per il suddetto diploma equivalgono le valutazioni
riportate nel titolo di studio conseguito all'estero;
      d) siano   in   possesso,   oltre   al   diploma   di   laurea,
alternativamente, del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole
di  perfezionamento  annesse  alle universita' italiane o da scuole e
istituti  stranieri  equiparati;  ovvero del diploma di paleografia e
diplomatica  rilasciato  da  scuole  annesse  alle universita' e agli
archivi   di   stato   o  dalla  scuola  vaticana  di  paleografia  e
diplomatica;   ovvero   dell'attestato  di  servizio  prestato  quale
impiegato   di  ruolo  della  carriera  direttiva  delle  biblioteche
governative  e  di  enti  pubblici  o  degli  archivi di Stato per un
periodo non inferiore a due anni;
      e) abbiano  un'eta'  non  inferiore  ai  diciotto  anni  e  non
superiore ai quaranta anni;
      f) siano fisicamente idonei all'impiego.
    2.  Il  termine  entro il quale debbono possedersi i requisiti di
ammissione,  i titoli di merito, di cui all'art. 3, commi 7 e 8, ed i
titoli  di  preferenza, di cui all'art. 1, comma 3, e di cui all'art.
14,  comma 2,  e'  l'ultimo  giorno  utile  per  la  spedizione delle
domande.
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento  dei  requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento  della  procedura  di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.