Art. 6.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato  per  la durata e per la sede specificata nell'allegato A
al presente bando per ciascuna procedura selettiva.
    2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    3.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria.  Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
    4.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
    5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    6.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo   previsto   dal   C.C.N.L.   del  personale  del  comparto
universita'   per   il   personale  assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.