Art. 11.

                     Disposizioni per i militari

    1.   All'atto   dell'ammissione   alla   frequenza  del  corso  i
concorrenti  gia'  alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare,   a   seconda  del  proprio  stato,  una  delle  seguenti
dichiarazioni:
      se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
      se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria  per  la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
      se  volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al  grado  rivestito,  necessaria  per  la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
      se  volontari  in  ferma o graduati di truppa: dichiarazione di
rinuncia   al  grado  rivestito  e  di  proscioglimento  dalla  ferma
volontaria contratta.
    2.  La  cancellazione dai rispettivi ruoli sara' effettuata dalla
Direzione  generale  per il personale militare ed avra' effetto dalla
data  di  ammissione  in  qualita'  di  allievo ufficiale al corso di
pilotaggio  aereo.  Gli  allievi  provenienti  dagli  ufficiali,  dai
sottufficiali  e  dai  volontari  in servizio permanente, qualora non
conseguano  la  nomina a sottotenente, saranno reintegrati nel grado,
riscritti  nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  periodo  trascorso in
Accademia aeronautica sara' computato nell'anzianita' di grado.