Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione per la prova di preselezione, per il tirocinio psico-attitudinale e per la formazione della graduatoria; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a), sara' composta: dal comandante dell'accademia aeronautica, ovvero da un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente; da un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Arma aeronautica, qualificato per le "selezioni speciali", abilitato all'esercizio della professione di psicologo o, in alternativa, del Corpo sanitario aeronautico, neuro psichiatra o psicologo clinico, Capo gruppo psico-attitudinale, membro; da un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Arma aeronautica, Capo gruppo osservazione comportamentale, membro; dal comandante del corso, membro; da un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri; un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri. un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3.