Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la   commissione  per  la  prova  di  preselezione,  per  il
tirocinio psico-attitudinale e per la formazione della graduatoria;
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
    2.  La  commissione  di  cui  al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta:
      dal   comandante   dell'accademia  aeronautica,  ovvero  da  un
ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  generale  di  brigata aerea,
presidente;
      da  un  ufficiale  superiore  in  servizio permanente dell'Arma
aeronautica,  qualificato  per  le  "selezioni  speciali",  abilitato
all'esercizio  della  professione di psicologo o, in alternativa, del
Corpo  sanitario  aeronautico,  neuro psichiatra o psicologo clinico,
Capo gruppo psico-attitudinale, membro;
      da  un  ufficiale  superiore  in  servizio permanente dell'Arma
aeronautica, Capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
      dal comandante del corso, membro;
      da    un    ufficiale    inferiore   in   servizio   permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
    3.  La  commissione  di  cui  al precedente, comma 1, lettera b),
sara' composta da:
      un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
      due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri;
      un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
    4.  La  commissione  di  cui  al precedente, comma 1, lettera c),
sara' composta da:
      un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
      due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri.
      un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti   dell'Aeronautica   militare  o  di  medici  specialisti
esterni.  Gli  ufficiali  medici  e  gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli  che  hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti
sanitari di cui al precedente comma 3.