IL DIRETTORE GENERALE del personale della scuola e dell'amministrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento all'art. 21; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), con particolare riferimento all'art. 19 e all'art. 22, commi 9, 10 e 11; Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136, recante disposizioni sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive; Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c); Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela dei dati personali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001, n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici; Visto il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 9 dicembre 2002, trasmesso con nota pari data, prot. n. 21626, che si accoglie parzialmente; Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale; Considerato che il numero dei posti di dirigente scolastico da mettere a concorso deve essere determinato a norma dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, tenendo conto che il 50% dei posti cosi' determinato e' riservato a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2002, in corso di registrazione, con il quale si autorizza, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'avvio della procedura concorsuale per il reclutamento di millecinquecento dirigenti scolastici riservata a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato; Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; Informate le organizzazioni sindacali rappresentative; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando del corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo decreto legislativo per la copertura dell'ulteriore 50% dei posti; Decreta: Art. 1. Concorso e posti 1. In attuazione dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' indetto, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per la copertura dell'ulteriore 50% dei posti, un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di vice direttrice incaricata negli istituti educativi e che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 4. 2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola elementare e media e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, e' determinato in n. 1.500 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto.