Art. 10.
            Esame di ammissione e valutazione dei titoli
    1.  L'esame  di ammissione, per l'accesso al corso di formazione,
consiste  in  una  prova  colloquio,  unica  per  i  diversi  settori
formativi,  da sostenere individualmente davanti la commissione sulle
seguenti tematiche:
      ruolo del dirigente scolastico;
      organizzazione   della   scuola:   rapporti   col   territorio,
tecnologie, processi e relazioni;
      la scuola dell'autonomia: innovazioni e progettualita';
      coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti;
      efficienza  ed  efficacia  dell'azione formativa e qualita' del
servizio   scolastico  (aspetti  gestionali  della  formazione  e  di
funzionamento della comunita' scolastica);
      obiettivi formativi e criteri di verifica;
      le  richieste  dell'utenza e la promozione dello sviluppo della
scuola.
    2.  La  prova  colloquio,  della  durata  di circa quarantacinque
minuti,  tende  ad  accertare  le conoscenze e le competenze relative
alle   aree   tematiche   sopra   indicate,   nonche'   le  capacita'
professionali  idonee  anche a gestire i processi di trasformazione e
innovazione  nella  scuola  dell'autonomia.  La prova consiste in una
discussione   ed   analisi   di  situazioni  riferite  all'esperienza
professionale del candidato, sulla base di tre tematiche proposte dal
candidato medesimo.
    La  prova  colloquio  e'  valutata  con  riferimento  ai seguenti
criteri:
      padronanza dei temi affrontati;
      competenza sui processi formativi;
      competenza gestionale;
      competenza relazionale;
      competenza ad organizzare e a coordinare.
    3. La prova colloquio e' valutata in ventesimi.
    4.  Superano la prova i candidati che conseguono una votazione di
almeno 14/20.
    5.  Al  termine  di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  del  voto  da ciascuno riportato, che e' affisso nella
sede degli esami.
    6.   La   valutazione   dei   titoli  culturali,  di  servizio  e
professionali   indicati   nella   allegata  tabella,  che  e'  parte
integrante   del  presente  decreto,  e'  effettuata  dopo  la  prova
colloquio.
    7.  Ultimate  la  prova  colloquio e la valutazione dei titoli la
commissione,  ai  fini  dell'accesso  al  corso  di formazione, forma
graduatorie   generali   di  merito,  distinte  per  ciascun  settore
formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma
del  voto  riportato  nelle prova colloquio e del punteggio riportato
nella valutazione dei titoli.
    8.   Con   provvedimento   del  dirigente  generale  dell'ufficio
scolastico  regionale  competente,  accertata  la  regolarita'  delle
procedure,  tenuto  conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in  caso  di  parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al
corso  di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro
il  limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del
presente decreto, maggiorato del dieci per cento.
    9. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8
e' pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale.
    Di  tale  pubblicazione  viene  data  contemporanea comunicazione
tramite    la    rete   Intranet   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.