Art. 10. Esame di ammissione e valutazione dei titoli 1. L'esame di ammissione, per l'accesso al corso di formazione, consiste in una prova colloquio, unica per i diversi settori formativi, da sostenere individualmente davanti la commissione sulle seguenti tematiche: ruolo del dirigente scolastico; organizzazione della scuola: rapporti col territorio, tecnologie, processi e relazioni; la scuola dell'autonomia: innovazioni e progettualita'; coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti; efficienza ed efficacia dell'azione formativa e qualita' del servizio scolastico (aspetti gestionali della formazione e di funzionamento della comunita' scolastica); obiettivi formativi e criteri di verifica; le richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della scuola. 2. La prova colloquio, della durata di circa quarantacinque minuti, tende ad accertare le conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche sopra indicate, nonche' le capacita' professionali idonee anche a gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia. La prova consiste in una discussione ed analisi di situazioni riferite all'esperienza professionale del candidato, sulla base di tre tematiche proposte dal candidato medesimo. La prova colloquio e' valutata con riferimento ai seguenti criteri: padronanza dei temi affrontati; competenza sui processi formativi; competenza gestionale; competenza relazionale; competenza ad organizzare e a coordinare. 3. La prova colloquio e' valutata in ventesimi. 4. Superano la prova i candidati che conseguono una votazione di almeno 14/20. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che e' affisso nella sede degli esami. 6. La valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali indicati nella allegata tabella, che e' parte integrante del presente decreto, e' effettuata dopo la prova colloquio. 7. Ultimate la prova colloquio e la valutazione dei titoli la commissione, ai fini dell'accesso al corso di formazione, forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del voto riportato nelle prova colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 8. Con provvedimento del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro il limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del presente decreto, maggiorato del dieci per cento. 9. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8 e' pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.