Art. 12. Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 1. Le prove d'esame di cui agli articoli 10 e 16, si svolgono nel capoluogo di regione. 2. Ai candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui all'art. 10, e' data comunicazione scritta da parte dell'Ufficio scolastico regionale, almeno venti giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terra' la prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sara' data dal suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. 3. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nella sede di esame in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel luogo, nell'ora del giorno, del mese e dell'anno stabiliti dall'amministrazione. 4. La vigilanza durante la prova scritta, di cui al successivo art. 16, e' affidata dall'ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo in piu' edifici, la medesima autorita' scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. 5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del corso-concorso, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente autorita' scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'ufficio le modalita' di svolgimento della prova. L'istanza puo' essere inviata anche a mezzo telefax e le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato. 7. Le prove del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi (art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). 8. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, e successive modificazioni e integrazioni.