Art. 12.
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
    1. Le prove d'esame di cui agli articoli 10 e 16, si svolgono nel
capoluogo di regione.
    2.  Ai  candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui
all'art. 10,  e'  data  comunicazione  scritta  da parte dell'Ufficio
scolastico  regionale,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  di
svolgimento   della  stessa,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terra' la prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sara'
data  dal  suddetto  Ufficio  scolastico,  mediante  raccomandata con
avviso di ricevimento o telegramma.
    3.  I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si
devono  presentare  nella  sede  di  esame  in  tempo utile. Perde il
diritto  a  sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel
luogo,   nell'ora   del   giorno,  del  mese  e  dell'anno  stabiliti
dall'amministrazione.
    4.  La  vigilanza  durante la prova scritta, di cui al successivo
art. 16,  e'  affidata  dall'ufficio scolastico regionale agli stessi
membri  della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati,
ove  necessario,  commissari di vigilanza scelti dal medesimo ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono  i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione  giudicatrice.  Qualora  la  prova scritta abbia luogo in
piu' edifici, la medesima autorita' scolastica istituisce per ciascun
edificio  un  comitato  di  vigilanza,  formato secondo le specifiche
istruzioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
    5.  In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice  del  corso-concorso,  la  prova  scritta si svolge alla
presenza del comitato di vigilanza.
    6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992,  n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove d'esame con
l'uso  degli  ausili  necessari  e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori
di  handicap  devono  specificare  nella domanda di partecipazione al
concorso  l'ausilio  richiesto  in  relazione  al  proprio handicap e
l'eventuale  necessita'  di  tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare
alla  competente autorita' scolastica regionale una specifica istanza
dieci  giorni  prima della prova, al fine di concordare con l'ufficio
le  modalita'  di  svolgimento  della  prova.  L'istanza  puo' essere
inviata  anche  a  mezzo  telefax e le modalita' di svolgimento della
prova  possono  essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo
raggiunto  l'amministrazione  redige  un  sintetico verbale che invia
all'interessato.
    7.  Le prove del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita'  religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di festivita'
religiose  valdesi (art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
    8.  Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili,
le  disposizioni  dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 686/1957, e successive
modificazioni e integrazioni.