Art. 13.
         Termine per la produzione dei titoli di preferenza
    1.  I  titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono
essere  posseduti  non  oltre  la  data  di  scadenza  del termine di
presentazione  delle  domande di partecipazione al corso-concorso e i
relativi  certificati,  in  carta  semplice,  ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a
pena  di decadenza, da parte dei candidati interessati, al competente
ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale,
entro  quindici  giorni  decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui  hanno  sostenuto  e  superato  il colloquio di cui al precedente
art. 10.