Art. 13. Termine per la produzione dei titoli di preferenza 1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso e i relativi certificati, in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati, al competente ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui al precedente art. 10.