Art. 15. Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione 1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Il periodo di formazione si svolge presso una o piu' sedi da stabilire dagli uffici scolastici regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone comunicazione in tempo utile. 2. Il corso di formazione della durata di quattro mesi, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori formativi, si articola in 160 ore di lezione frontale e si svolge con modalita' che consentano ai concorrenti l'espletamento del servizio. Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione, di cui all'art. 10, comma 8. 3. Le attivita' di formazione sono finalizzate fondamentalmente a incrementare la competenza di analisi del contesto esterno alla scuola e di progettualita' formativa; la competenza di gestione dell'organizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie e informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni ed esterni all'organizzazione scolastica. I contenuti delle attivita' formative sono indicati nell'apposito allegato tecnico che e' parte integrante del presente decreto. 4. I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano come attivita' comune di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata complessiva e' indicata nell'apposito allegato tecnico. 5. I moduli di formazione specifica si caratterizzano come attivita' specifica per ciascuno dei settori formativi previsti, relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La loro durata complessiva e' indicata nell'apposito allegato tecnico. 6. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno dell'inizio del corso, presso la sede prevista, sono considerati rinunciatari. 7. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non puo' superare 1/6 delle ore complessive di lezione frontale. 8. Al termine del periodo di formazione, coloro che non hanno superato il numero di assenze di cui al, comma 7, svolgono l'esame finale di cui all'art. 16. Prima di detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto, di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), all'ufficio scolastico regionale che provvedera' ad inoltrarlo alla commissione esaminatrice.