Art. 15.
       Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione
    1.  L'organizzazione  e  lo svolgimento del periodo di formazione
sono  curati  dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione
dell'Istituto  nazionale  di  documentazione  per  l'innovazione e la
ricerca  educativa  (INDIRE)  e  degli  Istituti regionali di ricerca
educativa  (IRRE).  Il  periodo  di formazione si svolge presso una o
piu'  sedi  da  stabilire  dagli  uffici  scolastici  regionali,  che
provvederanno  a  disporre  la  destinazione  dei  candidati ammessi,
dandone comunicazione in tempo utile.
    2.   Il  corso  di  formazione  della  durata  di  quattro  mesi,
comprensivo  di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifici  per i diversi settori formativi, si articola in 160 ore di
lezione  frontale  e  si  svolge  con  modalita'  che  consentano  ai
concorrenti l'espletamento del servizio.
    Il  corso  di  formazione  ha  inizio dopo la pubblicazione delle
graduatorie  dei  candidati  ammessi al periodo di formazione, di cui
all'art. 10, comma 8.
    3. Le attivita' di formazione sono finalizzate fondamentalmente a
incrementare  la  competenza  di  analisi  del  contesto esterno alla
scuola  e  di  progettualita'  formativa;  la  competenza di gestione
dell'organizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie
e  informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni
ed esterni all'organizzazione scolastica.
    I contenuti delle attivita' formative sono indicati nell'apposito
allegato tecnico che e' parte integrante del presente decreto.
    4. I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si
caratterizzano  come  attivita'  comune  di riflessione, fondazione e
consolidamento  delle  competenze richieste per l'esercizio del ruolo
di  dirigente  scolastico.  La  loro  durata  complessiva e' indicata
nell'apposito allegato tecnico.
    5.  I  moduli  di  formazione  specifica  si  caratterizzano come
attivita'  specifica  per  ciascuno  dei  settori formativi previsti,
relativamente  alla  conoscenza del contesto, delle caratteristiche e
delle  esigenze  formative  della popolazione di riferimento. La loro
durata complessiva e' indicata nell'apposito allegato tecnico.
    6. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato
motivo,  il  giorno  dell'inizio  del corso, presso la sede prevista,
sono considerati rinunciatari.
    7.   Il   numero   delle   assenze,  debitamente  giustificate  e
documentate,  non  puo' superare 1/6 delle ore complessive di lezione
frontale.
    8.  Al  termine  del  periodo di formazione, coloro che non hanno
superato  il  numero  di assenze di cui al, comma 7, svolgono l'esame
finale di cui all'art. 16. Prima di detto esame, i medesimi candidati
devono  presentare  il progetto, di cui all'art. 16, comma 3, lettera
a),  all'ufficio  scolastico  regionale che provvedera' ad inoltrarlo
alla commissione esaminatrice.