Art. 16. Esame finale 1. L'esame finale, davanti la commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001, al termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta e in una prova orale ed e' finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. 2. Per la prova scritta si applica l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994. La prova scritta mira all'accertamento delle capacita' del candidato di analizzare e risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo formazione. 3. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola: a) nella presentazione e discussione di un progetto relativo ai profili dell'autonomia predisposto dal candidato sulla base dell'esperienza di preside incaricato; b) nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell'organizzazione scolastica; all'analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione specifica di cui all'apposito allegato tecnico; c) nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' nell'accertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 4. La valutazione dell'esame finale e' espressa in sessantesimi, con un unico voto. Superano l'esame finale i candidati che conseguono una votazione complessiva per le due prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60.