Art. 17.
                        G r a d u a t o r i e
    1.   Ultimati   i   lavori   concorsuali,  la  commissione  forma
graduatorie   generali   di  merito,  distinte  per  ciascun  settore
formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma
del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l'ammissione
al  corso  di  formazione,  di  cui  all'art. 10, comma 8, e del voto
riportato nell'esame finale, di cui all'art. 16.
    2.   Con   provvedimento   del  dirigente  generale  dell'ufficio
scolastico  regionale  competente,  accertata  la  regolarita'  delle
procedure,  tenuto  conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in  caso  di  parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate  le  graduatorie  generali  di merito, distinte per ciascun
settore  formativo,  e sono dichiarati i vincitori del corso-concorso
nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso  nei  rispettivi  settori
formativi.
    3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di
merito con declaratoria dei vincitori del corso-concorso in parola e'
pubblicato  all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Dalla data di
pubblicazione  decorrono  i  termini per eventuali impugnative. Della
pubblicazione  e'  data  comunicazione  tramite  la rete Intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
    4.  I candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali
di  merito  di  ciascun settore formativo di cui al, comma 3, possono
chiedere,  al fine di essere dichiarati vincitori del corso-concorso,
di  essere inseriti in calce alle corrispondenti graduatorie di altri
uffici  scolastici regionali che abbiano graduatorie con un numero di
candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
    5.   La   domanda,  redatta  in  conformita'  all'allegato  n. 5,
contenente  la  dichiarazione,  sotto la propria responsabilita', del
punteggio  conseguito nella graduatoria generale di merito di cui al,
comma 2,  puo'  essere  presentata,  a pena di esclusione, in un solo
altro  ufficio  scolastico  regionale  entro il termine perentorio di
dieci  giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al
comma 3,  da  parte  dell'ufficio scolastico regionale che per ultimo
conclude la procedura concorsuale.
    Tale  data  sara'  resa nota anche dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca con apposita comunicazione tramite
la rete Intranet del Ministero.
    Copia  della  domanda  deve  essere  trasmessa,  per  conoscenza,
all'ufficio  scolastico  regionale  ove  il candidato figura iscritto
nelle graduatorie generali di merito.
    6.  Sulla base delle domande pervenute e del punteggio dichiarato
dal  candidato,  vengono  compilate,  dalla  competente  commissione,
graduatorie   generali  di  merito  per  ciascun  settore  formativo,
aggiuntive  delle  graduatorie  di  cui  al  comma 2.  Nelle suddette
graduatorie  aggiuntive  sono  iscritti  un  numero  di candidati non
superiore  ai  posti messi a concorso nei distinti settori formativi,
conteggiando  a tal fine anche il numero dei candidati vincitori gia'
inclusi nelle graduatorie di cui al comma 2.
    7.   Con   provvedimento   del  dirigente  generale  dell'ufficio
scolastico  regionale  competente,  accertata  la  regolarita'  delle
procedure,   sono   approvate   le  graduatorie  generali  di  merito
aggiuntive  di  ciascun  settore  formativo  e  sono  dichiarati  gli
ulteriori vincitori del corso-concorso.
    8.  Il  provvedimento  di  cui al comma 7, e' pubblicato all'albo
dell'ufficio   scolastico  regionale.  Dalla  data  di  pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione e'
data   comunicazione   tramite   la   rete   Intranet  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
    9.  I  candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al,
comma 7, sono depennati dalle corrispondenti graduatorie dell'ufficio
scolastico  regionale  di  provenienza,  sulla  base  di una apposita
comunicazione  dell'ufficio  scolastico regionale che ha approvato le
graduatorie aggiuntive.
    10.  I  candidati  che  hanno  presentato  la  domanda di cui al,
comma 4,  e  che,  in  relazione al punteggio dichiarato, non vengono
inseriti   per  insufficienza  dei  posti  messi  a  concorso,  nelle
graduatorie  di  cui  al, comma 7, restano iscritti nelle graduatorie
dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.