Art. 17. G r a d u a t o r i e 1. Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione, di cui all'art. 10, comma 8, e del voto riportato nell'esame finale, di cui all'art. 16. 2. Con provvedimento del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso-concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi. 3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso-concorso in parola e' pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione e' data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. I candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali di merito di ciascun settore formativo di cui al, comma 3, possono chiedere, al fine di essere dichiarati vincitori del corso-concorso, di essere inseriti in calce alle corrispondenti graduatorie di altri uffici scolastici regionali che abbiano graduatorie con un numero di candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso. 5. La domanda, redatta in conformita' all'allegato n. 5, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', del punteggio conseguito nella graduatoria generale di merito di cui al, comma 2, puo' essere presentata, a pena di esclusione, in un solo altro ufficio scolastico regionale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, da parte dell'ufficio scolastico regionale che per ultimo conclude la procedura concorsuale. Tale data sara' resa nota anche dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con apposita comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero. Copia della domanda deve essere trasmessa, per conoscenza, all'ufficio scolastico regionale ove il candidato figura iscritto nelle graduatorie generali di merito. 6. Sulla base delle domande pervenute e del punteggio dichiarato dal candidato, vengono compilate, dalla competente commissione, graduatorie generali di merito per ciascun settore formativo, aggiuntive delle graduatorie di cui al comma 2. Nelle suddette graduatorie aggiuntive sono iscritti un numero di candidati non superiore ai posti messi a concorso nei distinti settori formativi, conteggiando a tal fine anche il numero dei candidati vincitori gia' inclusi nelle graduatorie di cui al comma 2. 7. Con provvedimento del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle procedure, sono approvate le graduatorie generali di merito aggiuntive di ciascun settore formativo e sono dichiarati gli ulteriori vincitori del corso-concorso. 8. Il provvedimento di cui al comma 7, e' pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione e' data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 9. I candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al, comma 7, sono depennati dalle corrispondenti graduatorie dell'ufficio scolastico regionale di provenienza, sulla base di una apposita comunicazione dell'ufficio scolastico regionale che ha approvato le graduatorie aggiuntive. 10. I candidati che hanno presentato la domanda di cui al, comma 4, e che, in relazione al punteggio dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza dei posti messi a concorso, nelle graduatorie di cui al, comma 7, restano iscritti nelle graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.