Art. 18. Presentazione dei documenti di rito 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all'ufficio scolastico regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve attestare che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico. 2. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. 3. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro. 4. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e' stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacita' lavorativa e che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere. 5. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.