Art. 2.
                     Organizzazione del concorso
    1. In applicazione dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001  e  dell'art. 22,  comma  10, della legge n. 448/2001, la
procedura  concorsuale  si  svolge  in  tutte  le  sue fasi a livello
regionale.
    2.   L'Ufficio   scolastico   regionale,   in  particolare,  cura
l'organizzazione    del   corso-concorso,   nomina   le   commissioni
giudicatrici,  vigila  sul  regolare  e  corretto  espletamento delle
procedure  concorsuali,  approva  le graduatorie di merito al termine
delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.