Art. 2. Organizzazione del concorso 1. In applicazione dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. 2. L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.