Art. 22.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il  competente ufficio scolastico regionale, per le finalita'
di  gestione  del  concorso  e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
competente ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento.
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati personali e' il
competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale.