Art. 3.
              Articolazione della procedura concorsuale
    1.  La  procedura concorsuale a livello regionale si articola nel
modo seguente:
      a) esame di ammissione;
      b) valutazione    dei   titoli   culturali,   professionali   e
dell'anzianita' di servizio, maturata quale preside incaricato;
      c) periodo di formazione;
      d) esame finale.
    2.   Dopo   l'esame   finale   vengono   compilate   e  approvate
contestualmente  graduatorie  generali di merito distinte per ciascun
settore  formativo e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti
messi a concorso (allegato 1) di cui al precedente art. 1, comma 2.