Art. 3. Articolazione della procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente: a) esame di ammissione; b) valutazione dei titoli culturali, professionali e dell'anzianita' di servizio, maturata quale preside incaricato; c) periodo di formazione; d) esame finale. 2. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (allegato 1) di cui al precedente art. 1, comma 2.