Art. 4.
                     Requisiti per l'ammissione
    1.  Al  corso-concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare
il  personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni scolastiche
statali,  in possesso di laurea o titolo equiparato, che ha maturato,
dopo  la  nomina  in  ruolo,  un  servizio effettivamente prestato di
almeno  sette  anni  nei  rispettivi  settori  formativi della scuola
elementare  e  media  o  della  scuola  secondaria  superiore o degli
istituti  educativi  e  che  ha  ricoperto  per almeno un triennio le
funzioni  di  preside  incaricato oppure di vice rettore incaricato o
vice  direttrice incaricata negli istituti educativi. Il requisito di
servizio  di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia
stato prestato in settori formativi diversi.
    2.  Il  servizio  effettivamente  prestato  di cui al comma 1, e'
valido   se   effettuato  per  almeno  centottanta  giorni  per  anno
scolastico.
    3.  Il  servizio  effettivamente  prestato per almeno centottanta
giorni  si intende valido anche se l'anno scolastico non e' terminato
alla  data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
    4.  Si  considera  valido  soltanto  il  servizio  effettivamente
prestato  nelle  scuole  statali  a  partire  dalla data di effettiva
assunzione  nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi
di retrodatazione giuridica.
    5.  Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i
servizi  valutabili  a  tutti gli effetti come servizio d'istituto ai
sensi delle disposizioni vigenti.
    6.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
    7.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
    8.  L'ufficio scolastico regionale puo' disporre l'esclusione dei
candidati,  per  carenza  di  requisiti,  in  qualsiasi momento della
procedura concorsuale.