Art. 14.
                         Disposizioni finali
    Le  procedure  di  reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le
parti  non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica
la  disciplina  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni.
    Al/la  contrattista  si  applicano  le  disposizioni di legge, le
normative dell'Unione europea e il Contratto collettivo di lavoro del
comparto  del  personale  delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione vigente.
      Napoli, 6 febbraio 2003
                                Il direttore dell'IAMC: D'Argenio