Art. 4.
          Esclusione d'ufficio - Modalita' di convocazione
    Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
      l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
      la  mancata  sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
      l'assenza del requisito di cui all'art. 2, lettere a) e b).
    I  candidati  per  i  quali  non  sussistono motivi di esclusione
d'ufficio,  sono  ammessi  con  riserva  alla procedura selettiva. Il
direttore   dell'Istituto   puo'   disporre   in   ogni  momento  con
provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla
selezione. L'avviso di convocazione al colloquio e' dato ai candidati
ammessi,  mediante  lettera  raccomandata  a.r.,  almeno venti giorni
prima di quello in cui essi devono sostenerlo.