Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata con provvedimento del
direttore  dell'Istituto  ed  e'  composta  da  esperti nelle materie
oggetto  della selezione. Le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato dell'Ente appartenente al profilo non inferiore a quello di
collaboratore (o livello equiparato).
    La  composizione  della  commissione  sara'  pubblicata  sul sito
Internet del CNR: www.urp.cnr.it