Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma 16,  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto rettorale di nomina delle
commissioni   giudicatrici   decorrono   i   trenta  giorni  previsti
dall'art. 9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,   per  la
presentazione  al rettore dell'Universita' per stranieri di Siena, da
parte   dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione dei
commissari.