Art. 12.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    L'assunzione   in   servizio   del   vincitore  del  concorso  e'
subordinata  al  finanziamento  della spesa destinata a consentire il
pagamento  degli  emolumenti  da attribuire al vincitore del concorso
stesso e ad ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni.
    Previo accertamento del finanziamento di cui al precedente comma,
il  candidato  dichiarato  vincitore  sara'  assunto  in  prova,  con
contratto   individuale   di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  nella
categoria     C,    posizione    economica    C1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica  ed elaborazione dati, con diritto al trattamento
economico  iniziale  di  cui  al  contratto  collettivo nazionale dei
dipendenti  del  comparto  universitario  stipulato  in data 9 agosto
2000.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel  restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in  qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.