Art. 11.
    I  contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti annualmente in Euro 4.000.
    I  dottorandi  beneficiari  di  borsa  di  durata  triennale sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
    I  dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento
della  prima  rata  dei  contributi  di accesso e frequenza al corso,
ammontante a Euro 1.600.