Art. 12. I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato e sostenere le valutazioni di merito relative ai vari corsi. E' previsto lo svolgimento di periodi di studio all'estero o stage presso enti pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee formulate dal collegio dei docenti. Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione dell'attivita' svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di ciascun anno di corso e di un colloquio. Il collegio dei docenti puo' prevedere altresi' la valutazione di una ricerca scritta su un tema concordato con il dottorando. Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con lettera del rettore. L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.