Art. 13. Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami successiva. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati.