Art. 5.
    Per  l'ammissione  al  corso  di  dottorato di ricerca in diritto
dell'impresa  i  titoli  valutabili  da  allegare alla domanda sono i
seguenti:
      a) un  dettagliato  curriculum  con  particolare riferimento al
piano di studi seguito nel corso di laurea;
      b) la copia della tesi di laurea;
      c) una  copia delle eventuali pubblicazioni degli ultimi cinque
anni  ritenute  utili  ai  fini  della  valutazione  comparativa e il
relativo elenco in carta semplice;
      d) una  copia  dei  titoli  attestanti  la  conoscenza di altre
lingue diverse dall'inglese;
      e) una    copia   degli   altri   eventuali   titoli   relativi
all'attivita'  di  studio  o  di ricerca ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
    Le  pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue:  italiano,  inglese,  francese,  spagnolo. Alle pubblicazioni
redatte  in  lingua diversa da quelle citate deve essere allegata una
traduzione  certificata  da  un  traduttore  ufficiale in una di tali
lingue.
    I  cittadini  appartenenti  all'Unione  europea  possono produrre
certificati e pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero
in  copia  dichiarata  conforme  all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di notorieta', ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.
    Ai   fini   della  valutazione  del  curriculum  complessivo  del
candidato  e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
      rigore metodologico;
      apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
      congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese nell'attivita' di ricerca del dottorato;
      rilevanza   scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica.
    Per  i  fini  di cui sopra la commissione puo' far anche ricorso,
ove   possibile,   a   parametri  conosciuti  in  ambito  scientifico
internazionale.