Art. 3.
    Dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito  con legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione
al   rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione  del  commissario  sostituito.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione del commissario di che trattasi.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo.
      Chieti, 26 marzo 2003
                                           Il rettore: Cuccurullo