Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 8 dello stesso bando il componente designato
dalla   Facolta',   deve   effettuare  la  prima  convocazione  della
commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
    Nella prima riunione la commissione provvede a:
      a) prendere  visione  dell'elenco dei candidati e ad inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovano  in  rapporto  di  parentela o affinita' fino al quarto grado
incluso, tra di loro o con i candidati, e che non sussistono le cause
di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
      b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      c) stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione dei
candidati.