Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica  n.  117/2000,  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   presente   decreto   di  nomina  delle  commissioni
giudicatrici  decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito, con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione  non  sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se  la  causa  di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data
della sua insorgenza.