Art. 3.
    Eventuali  istanze  di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione   giudicatrice  da  parte  dei  candidati  devono  essere
proposte  al  rettore  nel  termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana del presente decreto.
      Rende, 29 aprile 2003
                                              Il rettore: Latorre