Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla pubblica selezione Per l'ammissione alla pubblica selezione di cui all'art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista; l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della pubblica selezione, in base alla normativa vigente; 4) diploma di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale (indirizzo strutture) o in ingegneria civile (indirizzo strutture) conseguito presso una universita' italiana. I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia' essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita', equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente e conseguiti con un punteggio minimo richiesto o equivalente; 5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 6) godimento dei diritti politici. E' altresi' richiesta la conoscenza della lingua inglese. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla pubblica selezione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla pubblica selezione. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' notificata all'interessato. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993.