Art. 5. Valutazione dei titoli Unitamente alla domanda il candidato dovra' presentare eventuali titoli di cui sia in possesso. Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10 punti. Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti: a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di laurea, sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 2, da ripartirsi come sotto indicato: con punteggio di 110/110 e lode: punti 2; con punteggio compreso tra 105 e 110: punti 1,5; con punteggio compreso tra 99 e 104: punti 1; con punteggio compreso tra 90 e 98: punti 0,5; b) possesso del titolo di dottore di ricerca: punti 4; c) esperienza acquisita e documentata presso Enti pubblici e/o privati riferibile all'attivita' da svolgere in un laboratorio di strutture: punti 0,2 per mese o frazione superiore a quindici giorni. Il totale della voce c) non puo' superare punti 4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri determinata nella seduta preliminare, sara' effettuata dopo la prova scritta e prima delle correzioni dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.