Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Unitamente  alla domanda il candidato dovra' presentare eventuali
titoli di cui sia in possesso.
    Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10
punti.
    Le  categorie  di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti:
      a) alla  votazione  riportata  nel conseguimento del diploma di
laurea,  sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 2,
da ripartirsi come sotto indicato:
        con punteggio di 110/110 e lode: punti 2;
        con punteggio compreso tra 105 e 110: punti 1,5;
        con punteggio compreso tra 99 e 104: punti 1;
        con punteggio compreso tra 90 e 98: punti 0,5;
      b) possesso del titolo di dottore di ricerca: punti 4;
      c) esperienza  acquisita e documentata presso Enti pubblici e/o
privati  riferibile  all'attivita'  da  svolgere in un laboratorio di
strutture:
        punti 0,2 per mese o frazione superiore a quindici giorni.
    Il totale della voce c) non puo' superare punti 4.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
determinata  nella seduta preliminare, sara' effettuata dopo la prova
scritta e prima delle correzioni dei relativi elaborati. Il risultato
di   tale   valutazione   sara'  resa  nota  agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova orale.