Art. 10. Obblighi, incompatibilita', sospensioni I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attivita' previste, di presentare le relazioni orali o scritte richiese e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei docenti del dottorato. Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione dal corso per maternita', malattia grave, servizio militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio fino alla ripresa della frequenza e delle attivita'.