Art. 10.

               Obblighi, incompatibilita', sospensioni

    I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita'  previste,  di  presentare  le  relazioni  orali  o scritte
richiese  e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei
docenti del dottorato.
    Al  termine  di  ciascun  anno  di corso il collegio dei docenti,
sulla  base  di  una  particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche  svolte  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso.
    Gli   iscritti   ai   corsi  di  dottorato  possono  chiedere  la
sospensione  dal  corso  per  maternita',  malattia  grave,  servizio
militare  e civile. La sospensione superiore a trenta giorni comporta
la cessazione dell'erogazione della borsa di studio fino alla ripresa
della frequenza e delle attivita'.