Art. 11.

                    Titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale, al termine della durata del corso di
dottorato,   ed  e'  conferito  dal  rettore,  secondo  le  modalita'
stabilite  dal  regolamento  di  ateneo disciplinante il dottorato di
ricerca,   emanato  con  decreto  del  presidente  del  consiglio  di
amministrazione del 28 febbraio 2000.