Art. 11. Titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato, ed e' conferito dal rettore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di ateneo disciplinante il dottorato di ricerca, emanato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2000.