Art. 6.

                        Graduatoria di merito

    La   graduatoria  di  merito  sara'  formulata  secondo  l'ordine
decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
e  sara'  approvata  con  decreto  rettorale.  In  caso di parita' di
punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il
candidato piu' giovane di eta'.
    I  candidati  saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
    In  caso  di  mancata  accettazione  entro  il  termine di cui al
successivo  art. 9,  comma  2,  o  di  rinuncia prima dell'inizio dei
corsi,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.