Art. 6. Graduatoria di merito La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e sara' approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 9, comma 2, o di rinuncia prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.