Art. 7.

     Conferimento, godimento ed erogazione delle borse di studio

    Le  borse  di studio di cui all'art. 1, saranno conferite secondo
l'ordine  della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe  a  concorso.  In  caso  di parita' di punteggio tra due o piu'
candidati,  ai  soli  fini del conferimento della borsa di studio, la
precedenza  in  graduatoria  sara'  stabilita mediante la valutazione
della  situazione  economica dei concorrenti determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
9 giugno 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
    L'importo  annuo della borsa ammonta a Euro 10.561,50 comprensivo
dei  contributi  previdenziali  cosi'  come  previsto dall'art. 2 del
decreto  ministeriale  11 settembre  1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana  del  16 dicembre  1998,  e
successive  integrazioni  e  modificazioni. La borsa sara' erogata in
rate  bimestrali  posticipate  e  per  la  sua fruizione il limite di
reddito  personale  complessivo  annuo  e'  fissato  in Euro 7.746,85
lordi.  Esso  va  riferito  all'anno solare di erogazione della borsa
medesima.  Alla  determinazione di tale reddito concorrono redditi di
origine  patrimoniale  nonche'  emolumenti  di qualsiasi altra natura
aventi  carattere  ricorrente  con esclusione di quelli aventi natura
occasionale  o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da
servizio civile.
    Il  predetto  importo  della borsa di studio e' aumentato del 50%
per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno  all'estero.  I  periodi  di
soggiorno  all'estero,  stabiliti  secondo  le  modalita'  di  cui al
regolamento che disciplina i dottorati di ricerca di questo Istituto,
in ogni caso non potranno superare la meta' della durata del corso di
dottorato.
    La  fruizione  della  borsa  di  studio  e' confermata per l'anno
accademico  successivo  previo  mantenimento  dei requisiti di cui ai
commi precedenti, su proposta del collegio dei docenti.
    Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato  di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti  sostituendosi all'incremento di cui al recedente comma 3 di
questo articolo.
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.