Art. 7. Conferimento, godimento ed erogazione delle borse di studio Le borse di studio di cui all'art. 1, saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 1997, e successive integrazioni e modificazioni. L'importo annuo della borsa ammonta a Euro 10.561,50 comprensivo dei contributi previdenziali cosi' come previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 1998, e successive integrazioni e modificazioni. La borsa sara' erogata in rate bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo e' fissato in Euro 7.746,85 lordi. Esso va riferito all'anno solare di erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile. Il predetto importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero. I periodi di soggiorno all'estero, stabiliti secondo le modalita' di cui al regolamento che disciplina i dottorati di ricerca di questo Istituto, in ogni caso non potranno superare la meta' della durata del corso di dottorato. La fruizione della borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo previo mantenimento dei requisiti di cui ai commi precedenti, su proposta del collegio dei docenti. Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono chiedere di fruirne una seconda volta. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti sostituendosi all'incremento di cui al recedente comma 3 di questo articolo. L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.