Art. 10. Iscrizioni ai corsi di dottorato 1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Universita' degli studi di Pavia - Ufficio borse e dottorati di ricerca - Piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) - 27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la seguente documentazione: a) domanda di iscrizione al primo anno di corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, resa legale mediante l'apposizione di una marca da bollo da Euro 10,33; b) una fotografia formato tessera; c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita'; d) fotocopia del codice fiscale. 2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: a) nascita, residenza e cittadinanza; b) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda di immatricolazione. 3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato; b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato; c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 5. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato, dovranno indicare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, la durata del rapporto di collaborazione e l'ente presso la quale svolgono l'attivita' di ricerca. 6. Gli iscritti ai corsi di dottorato saranno tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'importo della tassa e le modalita' del versamento della stessa saranno comunicate agli interessati con la lettera di ammissione al corso di dottorato di ricerca. 7. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.