Art. 11.

                           Borse di studio

    1.  L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995,  n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di  studio  per  la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia  fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4  della legge
13 agosto 1984, n. 476.
    2.  Il  rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse  di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
    3.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio e' pari
all'intera durata del corso.
    4.  Il  pagamento  della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
    5.  L'importo  della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I  periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la  meta'  della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di
permanenza  all'estero  di  durata  pari  o  superiore  a sei mesi e'
necessaria  l'autorizzazione  del  collegio  dei  docenti  mentre per
periodi   di   durata   inferiore  e'  sufficiente  il  consenso  del
coordinatore.
    6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    7.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.