Art. 12.

                       Obblighi dei dottorandi

    1.  Gli  iscritti  hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i
corsi  di  dottorato  e  di  compiere  continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.  L'Universita' degli studi di Pavia garantisce, nel periodo di
frequenza  del  corso  di  dottorato,  la  copertura assicurativa per
infortuni  e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che
si riferiscono al corso.
    3.  Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e  dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al corso, proporra' al
rettore   il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca  ovvero
l'esclusione.
    4.  Il  collegio  dei  docenti  puo'  autorizzare il dottorando a
compiere  missioni  in  Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma  di  ricerca  e/o  la presentazione di risultati a consessi
scientifici.  Il  trattamento  di missione spettante ai dottorandi e'
disciplinato  dal «Regolamento concernente la mobilita' e l'attivita'
didattica  e  di ricerca dei dottorandi» dell'Universita' degli studi
di Pavia.